Tradelab Trading Desk S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Matteotti 1, P.IVA: 08741400967 (di seguito “Tradelab”) presta a favore dei propri Inserzionisti servizi pubblicitari e di marketing digitale (di seguito, le “Prestazioni”) per la promozione dei loro prodotti e/o servizi dell’Inserzionista stesso.
ARTICOLO 1 – OGGETTO – ACCETTAZIONE – APPROVAZIONE
Le presenti Condizioni Generali di Prestazione dei Servizi (di seguito le “CGPS”) regolano la fornitura da parte di Tradelab agli Inserzionisti (singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”) delle Prestazioni meglio precisate nei buoni d’ordine (di seguito i “BO”) o nell’ordine di inserzione (qui di seguito, l’“Ordine di Inserzione” o l’“OI”).
I documenti di cui sopra, unitariamente considerati, costituiscono il “Contratto”.
L’utilizzo delle Prestazioni proposte da Tradelab al Cliente comporta l’accettazione senza riserve del Contratto e, in caso di utilizzo del Software di Tradelab, delle relative Condizioni Generali di Utilizzo.
In caso di contrasto tra i termini delle CGPS, del BO e dell’OI, lo stesso dovrà essere risolto adottando il seguente criterio di precedenza: (i) le CGPS; (ii) il BO e (iii) l’OI.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
Ai fini di cui al presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, hanno il significato che segue, salvo che il contesto non preveda diversamente:
ARTICOLO 3 - ENTRATA IN VIGORE – DURATA - RINNOVO
Il Contratto ha la durata indicata nell’OI o nel BO ed è rinnovabile, all’occorrenza, alle condizioni indicate nell’OI o nel BO stessi. Il Contratto acquista efficacia alla data dell’accettazione espressa, da parte di Tradelab, dell’OI o del BO debitamente sottoscritto dal Cliente e ricevuto da Tradelab entro un termine non inferiore a sette (7) giorni di calendario prima della data di esecuzione delle Prestazioni oggetto dello stesso.
Ogni OI o BO viene debitamente compilato da Tradelab sulla base delle informazioni in suo possesso e, successivamente, inviato al Cliente per la verifica circa la correttezza dei dati in esso inseriti. Ogni OI o BO è considerato definitivo e irrevocabile dal momento della sua sottoscrizione.
Qualora l’OI o il BO firmato dal Cliente non indichi alcuna durata, il Contratto si intende concluso nel momento in cui viene accettato da Tradelab e per una durata massima di 12 mesi.
ARTICOLO 4 – CALENDARIO
Un calendario di esecuzione delle Prestazioni (il “Calendario”) potrà, all’occorrenza, essere concordato tra le Parti nell’OI o nel BO.
Tradelab non potrà in nessun caso essere considerata responsabile del mancato rispetto di detto Calendario in caso di ritardo e/o di inadempimento imputabile al Cliente di tutte e/o parte delle obbligazioni poste a carico di quest’ultimo o qualora tale ritardo o impossibilità di adempiere nei termini di cui al Calendario derivi da un evento non imputabile alle Parti stesse.
ARTICOLO 5 – PROCEDURA D’ORDINE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
5.1 L’OI O IL BO
Il Cliente è informato che la procedura d’ordine delle Prestazioni Tradelab si effettua esclusivamente tramite OI o il BO, a cui le presenti CGPS sono allegate.
A tal fine, il Cliente s’impegna a verificare la correttezza dei dati inseriti nell’OI o nel BO da Tradelab e, a tal fine, dichiara e garantisce che le informazioni fornite a Tradelab sono esatte, complete e veritiere.
Il Cliente si impegna altresì a inviare a Tradelab l’OI o il BO debitamente firmato almeno sette (7) giorni di calendario prima della data prevista per la realizzazione delle Prestazioni ordinate.
Il Cliente riconosce e accetta che detto ordine sarà considerato definitivo solamente alla ricezione della comunicazione a mezzo mail di approvazione dell’OI o del BO inviata da Tradelab.
5.2 Consegna – Approvazione – Pubblicazione del Contenuto Pubblicitario
5.2.1 In caso di consegna da parte del Cliente del Contenuto Pubblicitario
Per “consegna” s’intende la fornitura da parte del Cliente a Tradelab del Contenuto Pubblicitario oggetto delle Prestazioni ordinate secondo le modalità convenute nell’OI o nel BO.
A tal fine, il Cliente riconosce e accetta che, affinché il Contenuto Pubblicitario possa essere utilizzato da Tradelab ai fini della fornitura delle Prestazioni oggetto dell’OI e/o BO, il Contenuto Pubblicitario dovrà necessariamente avere le caratteristiche previste nell’Allegato “Specifiche Tecniche”.
Il Contenuto Pubblicitario deve altresì essere obbligatoriamente consegnato dal Cliente a Tradelab entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi prima della data prevista per la realizzazione della Prestazione.
Tradelab invierà al Cliente una comunicazione email di conferma della ricezione del Contenuto Pubblicitario, nonché una notifica tramite email della pubblicazione del Contenuto Pubblicitario.
5.2.2 In caso di consegna da parte di Tradelab del Contenuto Pubblicitario
Nell’ambito delle proprie prestazioni di marketing digitale, Tradelab mette a disposizione del Cliente un servizio di creazione e sviluppo del Contenuto Pubblicitario oggetto della campagna marketing su Internet, nonché un servizio marketing denominato “Social Web 2.0” che integra il Contenuto Pubblicitario con una dimensione interattiva.
In tale contesto, per “consegna” s’intende la fornitura al Cliente del Contenuto Pubblicitario creato specificatamente da Tradelab per il Cliente stesso secondo le modalità convenute nell’OI o nel BO.
Entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dalla notifica tramite email della consegna del Contenuto Pubblicitario creato da Tradelab, il Cliente dovrà verificare la conformità degli elementi consegnati alle caratteristiche convenute nell’OI o nel BO.
In assenza di contestazioni da parte del Cliente nel suddetto termine di tre (3) giorni lavorativi dalla notifica tramite email della consegna del Contenuto Pubblicitario appositamente creato da Tradelab per il Cliente l’Inserzionista, gli elementi forniti sono considerati accettati e approvati dal Cliente senza alcuna riserva.
A seguito dell’approvazione, sia essa tacita o espressa, da parte del Cliente dei Contenuti Pubblicitari, Tradelab invierà a quest’ultimo una notifica a mezzo email informandolo della pubblicazione del Contenuto Pubblicitario stesso per lui appositamente creato.
Il Cliente riconosce e accetta che con l’accettazione e l’approvazione, sia essa espressa o tacita, del Contenuto Pubblicitario per lui appositamente realizzato, si assume ogni responsabilità sullo stesso in caso di qualsivoglia contestazione o controversia concernente la pubblicazione e diffusione del Contenuto Pubblicitario medesimo.
5.3 Accesso a “Tradelab INSIGHT”
In caso di sottoscrizione del Servizio Trading Desk, Tradelab s’impegna a comunicare al Cliente, a mezzo email, i Codici Identificativi che permettano al Cliente di accedere alla piattaforma “Tradelab INSIGHT” per visualizzare l’andamento delle campagne pubblicitarie.
Resta inteso tra le parti che il Cliente sarà il solo e unico responsabile della gestione e della segretezza dei propri Codici Identificativi. Di conseguenza, il Cliente dovrà comunicare immediatamente a Tradelab qualsiasi accesso non autorizzato ai propri Codici Identificativi nonché qualsiasi altra violazione della sicurezza.
ARTICOLO 6 – PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
6.1 Prezzo
I prezzi indicati nell’OI o nel BO sono IVA esclusa e corrispondono a quelli in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
Nel caso in cui il prezzo sia fissato in modo forfettario, questo corrisponde a un forfait non frazionabile e non potrà pertanto essere rimborsato, in tutto o in parte, se l’integralità del forfait non è consumata.
I prezzi delle Prestazioni offerte da Tradelab possono essere modificati in ogni momento e senza preavviso. Queste eventuali modifiche non incidono sulle tariffe già definite in un OI o un BO firmato dal Cliente e approvato da Tradelab.
L’importo delle prestazioni sarà calcolato in base al numero degli eventi rilevati dai server di Tradelab e fatturato su base mensile. In caso di vendita a CPA verrà rilevato qualsiasi seguito che dovesse essere dato in un termine di 30 giorni o nel termine di post-view stabilito nel Contratto.
Il Cliente riconosce e accetta che i sistemi tecnici di Tradelab utilizzati per tracciare e misurare il rendimento e la performance delle campagne pubblicitarie, saranno i soli e unici sistemi a essere considerati ufficiali dalle Parti al tal fine, nonché gli unici a far fede ai fini del calcolo dell’importo delle prestazioni fatturate o da fatturarsi ai sensi del presente Contratto.
6.2 Modalità di pagamento
Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi di cui al presente Contratto in favore di Tradelab entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Resta altresì inteso che i prezzi indicati nell’OI e/o BO dovranno essere integralmente pagati dal Cliente senza possibilità di compensazioni, deduzioni o trattenute.
Il pagamento può effettuarsi con assegno intestato a Tradelab o mediante bonifico sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono indicate in fattura.
Qualora un pagamento dovuto a Tradelab in forza del presente Contratto non venga effettuato entro la data in cui lo stesso è dovuto, senza pregiudizio dei rimedi azionabili da Tradelab, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche.
Le eventuali spese sostenute da Tradelab per il recupero del credito saranno a esclusivo carico dell’Inserzionista.
In caso di ritardo o mancato pagamento da parte del Cliente degli importi fatturati, Tradelab si riserva il diritto di interrompere le Prestazioni, immediatamente e senza alcun preavviso scritto, sino all’integrale pagamento del prezzo.
ARTICOLO 7 – OBBLIGAZIONI DI TRADELAB – FACOLTA’ DI RIFIUTO O DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Per l’intera durata del Contratto e fermi i limiti e le previsioni di cui all’Articolo 5 che precede, Tradelab s’impegna a:
Resta inteso tra le Parti che Tradelab si riserva il diritto di rifiutare o di interrompere, in qualsivoglia momento nel corso della durata del presente Contratto, la realizzazione della/delle Prestazioni senza obbligo di giustificazione alcuna, fermo il preavviso da inviarsi al Cliente.
ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE
Per l’intera durata del Contratto, il Cliente s’impegna a:
Qualora il Cliente agisca in qualità di Agenzia, quest’ultimo dichiara e garantisce, per tutta la durata del Contratto: (i) di essere il rappresentante autorizzato dell’Inserzionista e di essere munito dei necessari poteri per stipulare il Contratto per conto dell’Inserzionista, incluso il diritto di prendere tutte le decisioni, e di intraprendere ogni azione relativa agli account dell’Inserzionista; (ii) di informare prontamente Tradelab nel caso in cui il rapporto tra l’Agenzia stessa e l’Inserzionista venisse meno nel corso della durata del presente Contratto; (iii) di non assumere alcun obbligo o impegno nei confronti di un Inserzionista per conto di Tradelab; (iiii) che ciascun Inserzionista o altro soggetto da lui rappresentato accetti per iscritto di adempiere i termini e condizioni del Contratto come se fossero stati assunti direttamente da tale soggetto. Tradelab si riserva il diritto, in qualsivoglia momento, di richiedere all’Agenzia di fornire per iscritto prova dei suoi poteri ad agire come rappresentante.
ARTICOLO 9 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
9.1 Diritti di proprietà intellettuale sui Contenuti Pubblicitari sviluppati da Tradelab per il Cliente
Il Contenuto Pubblicitario creato specificatamente da Tradelab per il Cliente conformemente alle previsioni di cui all’Articolo 5.2.2. che precede, resterà di proprietà esclusiva di Tradelab sino all’integrale pagamento, da parte del Cliente, del prezzo indicato nell’OI o nel BO, spese e tasse comprese.
Nel periodo in cui Tradelab rimane proprietaria, il Cliente s’impegna espressamente ad adottare tutte le misure per evitare il deterioramento, la distruzione e/o lo smarrimento degli elementi consegnati.
9.2 Cessione dei diritti di proprietà intellettuale
A fronte dell’integrale pagamento del prezzo indicato nell’OI o nel BO, Tradelab cede al Cliente tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al Contenuto Pubblicitario creato specificatamente dalla stessa Tradelab per conto del Cliente, ivi incluso il diritto di riproduzione, di rappresentazione e di diffusione su internet o su qualsiasi altro supporto informatico o analogico del suddetto Contenuto Pubblicitario.
ARTICOLO 10 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Tradelab e le società del gruppo a cui la stessa appartiene, sono e resteranno le sole e uniche titolari dei diritti di proprietà intellettuale sulla Tecnologia di RTB dalle stesse sviluppata e, nella fattispecie, dell’insieme dei software informatici messi a disposizione del Cliente.
Gli elementi tecnologici, know-how, marchi, logotipi, immagini, fotografie, testi, etc. sono e rimangono di titolarità della Parte che li ha messi a disposizione dell’altra ai fini di cui al presente Contratto, salvo non sia previsto diversamente dal Contratto medesimo.
Il Cliente concede a Tradelab il diritto non esclusivo e a livello mondiale, per l’intera durata del Contratto, di utilizzare, riprodurre e visualizzare il/i marchio/i, logo/loghi, nome/i commerciale/i, logotipo, segno/i distintivo/i, presentazioni, Contenuti Pubblicitari e rappresentazioni dei propri prodotti o di tutto o parte del sito Internet del Cliente per l’esecuzione delle Prestazioni oggetto del Contratto. Il Cliente concede altresì a Tradelab il diritto di effettuare tutti gli adattamenti di carattere tecnico necessari ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.
Tradelab concede al Cliente il diritto non esclusivo, a livello mondiale, per l’intera durata del Contratto, di utilizzare la piattaforma “Tradelab INSIGHT” nel rispetto delle previsioni di cui alle presenti CGPS.
ARTICOLO 11 - MANDATO
Il Cliente concede a Tradelab, al fine dell’esecuzione delle Prestazioni, un mandato ad agire per suo conto al fine del compimento di tutte le necessarie azioni che può intraprendere Tradelab per assolvere alle proprie funzioni in qualità di “Trading Desk”.
Nell’ambito dell’esecuzione delle Prestazioni ordinate, il Cliente autorizza Tradelab a utilizzare e riprodurre il/i marchio/i, logotipo e qualsiasi altro segno distintivo del Cliente per qualsiasi comunicazione interna o esterna, promozionale o pubblicitaria su qualsiasi supporto ed attraverso qualsiasi mezzo fino al termine previsto nell’OI o nel BO.
ARTICOLO 12 – DICHIARAZIONI E GARANZIE
Il Cliente dichiara e garantisce:
Il Cliente s’impegna a manlevare e tenere indenne Tradelab da qualsiasi danno, interesse, perdita o spesa derivante da, o conseguente a, ogni richiesta, pretesa o azione derivante da, o relativa a, qualsivoglia violazione delle garanzie di cui al presente Articolo 12, incluso qualsiasi costo e spesa legale, e corrisponderà a Tradelab le somme dovute ai sensi del presente Articolo 12 entro un (1) mese dalla notifica della richiesta di indennizzo inviata da Tradelab.
ARTICOLO 13 – CONFIDENZIALITA’
Tutte le Informazioni Confidenziali fornite da una Parte all’altra o altrimenti ottenute da una Parte in conseguenza del presente Contratto, dovranno essere trattate dall’altra Parte, dai suoi dipendenti e contraenti come riservate. Ciascuna Parte proteggerà le Informazioni Riservate dell’altra Parte da qualsiasi forma di divulgazione non autorizzata, con il medesimo grado di attenzione utilizzato per proteggere e salvaguardare le proprie informazioni confidenziali di natura analoga, a condizione che questo possa costituire almeno un livello di protezione ragionevole.
E’ considerata “Informazione Confidenziale” ai sensi del presente Articolo qualsiasi informazione/i di qualsiasi natura, tecnica, finanziaria, commerciale o contabile, qualsiasi dato/i, studio/studi, audit(s), know-how o esperienza/e comunicata/e dalle Parti, con qualsiasi forma, supporto o mezzo comprese in particolare le comunicazioni orali, scritte o riportate su un qualsiasi supporto, e relative direttamente o indirettamente alla realizzazione delle Prestazioni, compresi l’insieme dei documenti contrattuali sottoscritti dalle Parti.
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, le Informazioni Confidenziali in tutto o in parte di titolarità dell’altra Parte, a qualunque soggetto terzo, ad eccezione: (i) delle società affiliate e dei loro dipendenti, agenti e contraenti che abbiano la necessità di conoscere le informazioni Confidenziali ai fini dell’esecuzione del presente Contratto; e (ii) i loro consulenti professionali e finanziari. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente in relazione all’esecuzione, o alla prestazione in proprio favore, delle obbligazioni di cui al presente Contratto e non a proprio vantaggio o a vantaggio di soggetti terzi.
Le obbligazioni di cui al presente Articolo 13 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che la Parte ricevente possa dimostrare:
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo 13 saranno efficaci per tutta la durata del Contratto e, successivamente, per trenta (30) mesi dalla scadenza o dalla risoluzione del Contratto per qualsivoglia motivo intervenuta.
ARTICOLO 14 – DATI
Tradelab s’impegna, con riferimento ai Dati, per tutta la durata del Contratto:
Fermo quanto precede, Tradelab potrà utilizzare i Dati nell’ambito della predisposizione di strumenti statistici relativi alle proprie attività, risultati e performance. Tradelab potrà analogamente utilizzare i Dati per migliorare la qualità del proprio algoritmo integrando l’esperienza acquisita sul comportamento degli utilizzatori e la qualifica dei posizionamenti. L’insieme delle esperienze dei diversi clienti presi individualmente permette così il miglioramento continuo della qualità dell’algoritmo di Tradelab a beneficio dell’insieme dei clienti.
ARTICOLO 15 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
15.1 Limitazione generale
E' esclusa qualsiasi responsabilità risarcitoria di Tradelab, salvo i casi di dolo o colpa grave. In ogni caso la responsabilità risarcitoria complessiva di Tradelab e delle eventuali società sue affiliate, nei confronti del Cliente sarà limitata a un importo pari alle somme effettivamente corrisposte dal Cliente nel semestre in cui tali eventi si sono verificati.
In nessun caso Tradelab o le società sue affiliate potranno essere considerate responsabili verso il Cliente per danni derivanti da perdita di profitto, utili, attività, occasioni e chances contrattuali, mancato guadagno, danni alla reputazione o all’avviamento, perdita di dati o dell’uso di dati, o a qualsivoglia perdita o danno indiretto o extracontrattuale, derivanti da o connessi in qualsiasi modo al presente Contratto o a una violazione dello stesso, anche nel caso in cui sia stato avvisato del possibile verificarsi di tale perdita o danno. Le Parti convengono espressamente che le limitazioni di danni indicate nel presente articolo si applicheranno anche in caso di risoluzione del Contratto.
Tradelab non è responsabile per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, dato che le scadenze comunicate sono da considerarsi sempre indicative.
Resta inteso tra le Parti che Tradelab non può essere ritenuta responsabile per l’inadempimento o per il ritardo nell’esecuzione delle Prestazioni, laddove tale inadempimento o ritardo siano dovuti a un errore o a un guasto o a qualsiasi altro fatto imputabile a un soggetto terzo (subappaltatori, partner o fornitori), nonché al malfunzionamento della rete di comunicazione.
15.2. Social Marketing – Web 2.0 – Blog
Fermo quanto previsto all’Articolo 15.1, resta altresì inteso che, nel caso in cui il Contenuto Pubblicitario sia diffuso all’interno di blog o social network, Tradelab non potrà essere considerata responsabile per il contenuto, le opinioni, le reazioni e ogni altra informazione presente all’interno dei blog o social network medesimi, ivi inclusi i commenti pubblicati dagli Internauti.
ARTICOLO 16 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE
In caso di inadempimento da parte del Cliente ad una qualsiasi delle proprie obbligazioni di cui al presente Contratto – tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le obbligazioni di cui agli Articoli 8, 10 e 13 – Tradelab si riserva il diritto di sospendere le Prestazioni, sino al corretto adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni poste dal presente Contratto a suo esclusivo carico.
Il mancato pagamento da parte del Cliente, nei termini di cui all’Articolo 6, delle fatture emesse da Tradelab conformemente al presente Contratto comporterà:
Tradelab si riserva altresì la richiesta di danni ulteriori.
In caso di inadempimento delle proprie obbligazioni da parte di una delle Parti del Contratto e in assenza di rimedio da parte di questa, l’altra Parte potrà risolvere di diritto il Contratto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorso un (1) mese dalla messa in mora rimasta senza risposta.
In caso di risoluzione per qualsiasi motivo o per scadenza del termine del Contratto, il Cliente dovrà procedere, a propria cura ed almeno 72 ore prima del termine, al recupero di tutti i Dati di sua proprietà; in difetto tali Dati saranno definitivamente eliminati da Tradelab, senza possibilità di recupero degli stessi.
ARTICOLO 17 – FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui una Parte fosse impossibilitata, in tutto o in parte, ad adempiere alle obbligazioni previste dal Contratto a causa di un Evento di Forza Maggiore, tale Parte sarà sollevata dall’adempimento delle obbligazioni, nei limiti della parte di obbligazione colpita da tale Evento di Forza Maggiore e per la durata dello stesso, a condizione che tale Parte comunichi prontamente all’altra l’insorgenza e la cessazione di tale Evento di Forza Maggiore e adotti tutte le ragionevoli misure idonee ad attenuare gli effetti dell’Evento di Forza Maggiore.
Se l’adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto in capo a una delle parti è divenuto impossibile solo parzialmente, tale Parte potrà, a esclusiva scelta dell’altra Parte, essere tenuta a eseguire la prestazione non colpita dall’Evento di Forza Maggiore.
Con il termine “Evento di Forza Maggiore” si intende, senza che tale lista sia da considerarsi esaustiva: calamità naturali, guerra, esplosioni, incendi, alluvioni, tempeste, terremoti, insurrezioni, disordini, attività terroristica, sommosse civili, ribellioni, scioperi, serrate o controversie di lavoro diverse dallo sciopero, serrate o discussioni sul luogo di lavoro che interessino la Parte che fa affidamento su questa previsione, o l’interruzione nella fornitura della corrente elettrica pubblica o della rete di comunicazione. Ogni atto, omissione o evento verrà considerato come Evento di Forza Maggiore se non può essere imputabile a un atto intenzionale, alla negligenza o alla mancata adozione di precauzioni necessarie ad opera della Parte colpita, dei suoi agenti o dipendenti.
Tuttavia nel caso in cui la sospensione si protraesse oltre quindici (15) giorni, ciascuna Parte si riserva la possibilità di risolvere immediatamente e di diritto, senza diritto ad alcuna indennità, il Contratto senza preavviso e con l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che comunichi questa decisione.
ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO
Il Cliente autorizza espressamente Tradelab a ricorrere a dei subappaltanti per realizzare le Prestazioni, e in tale ambito a comunicare al subappaltatore ogni informazione e/o elemento necessari all’esecuzione delle Prestazioni.
ARTICOLO 19 – REPORTISTICA
Tradelab si impegna a comunicare al Cliente, entro 30 giorni dalla fine della campagna marketing e tramite mail, un report sull’andamento della campagna stessa e contenente le seguenti informazioni:
ARTICOLO 20 – COMUNICATI STAMPA
Le Parti potranno rilasciare dichiarazioni pubbliche o comunicati stampa in relazione al contenuto del Contratto con il preventivo consenso e l’approvazione scritta dell’altra Parte.
ARTICOLO 21 – AGGIORNAMENTO DELLE CGPS
Il Cliente riconosce e accetta che le CGPS possono essere modificate in qualsiasi momento da Tradelab.
Tradelab avviserà il Cliente di qualsiasi modifica delle CGPS con almeno un mese di preavviso rispetto alla loro entrata in vigore, inviando a mezzo mail copia pdf delle CGPS modificate.
Tradelab si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento delle modifiche non sostanziali alle caratteristiche delle Prestazioni con un preavviso di quindici (15) giorni dalla loro entrata in vigore.
Laddove il Cliente intenda rifiutare tali modifiche, è tenuto a comunicarlo prontamente a Tradelab e, in ogni caso, entro e non oltre 15 giorni dalla loro notifica. Il rifiuto comporta la cessazione immediata del rapporto e la chiusura del relativo account. Sono fatte salve le campagne in corso di esecuzione che verranno eseguite da Tradelab nei termini e conformemente alle previsioni precedentemente concordate.
Trascorso il suddetto termine di quindici (15) giorni, in mancanza di rifiuto da parte del Cliente, le modifiche saranno considerate accettate dal Cliente stesso.
ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONI
Salvo diverse disposizioni del Contratto o indicazioni contrarie da parte di Tradelab, le corrispondenze scambiate tra le Parti avverranno esclusivamente per via telematica all’indirizzo email comunicato dal Cliente a Tradelab.
ARTICOLO 23 – INTEGRALITA’
Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce tutte le dichiarazioni, le comunicazioni e i precedenti accordi intercorsi tra esse.
La lingua del Contratto è l’italiano e la versione italiana prevarrà su qualsiasi altra versione tradotta in altre lingue.
ARTICOLO 24 – RINUNCIA
Il mancato esercizio o ritardo nell’esercizio di un diritto, di una facoltà o di un rimedio previsto dal Contratto o dalla legge non costituisce rinuncia a tale diritto, facoltà o rimedio, né l’esercizio di uno solo o di parte di tali diritti, poteri o facoltà potrà precludere il loro successivo esercizio o l’esercizio di ogni altro diritto, poteri o facoltà.
ARTICOLO 25 – RUBRICHE
In caso di difficoltà d’interpretazione tra la rubrica e il capitolo di uno qualsiasi degli articoli e il contenuto di una qualsiasi clausola, le rubriche saranno considerate come non apposte.
ARTICOLO 26 – CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui una disposizione del Contratto sia in tutto o in parte ritenuta invalida, inefficace o illecita dal competente organo giurisdizionale o amministrativo, le altre disposizioni resteranno efficaci salvo che una Parte dimostri che il Contratto non sarebbe stato concluso se la disposizione o la parte di disposizione colpita da invalidità o inefficacia o ritenuta illecita, non fosse stata inserita nel Contratto. Se una disposizione invalida, inefficace o ritenuta illecita fosse valida, efficace o lecita per effetto dell’eliminazione di una parte della stessa, tale disposizione dovrà essere applicata tenendo conto di tutte le modifiche necessarie per realizzare l’intento commerciale perseguito dalle Parti.
ARTICOLO 27 – LEGGE APPLICABILE – FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
Il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente Contratto e degli eventuali atti integrativi o modificativi dello stesso (incluse le controversie di natura extracontrattuale), sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, co. 2, e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver letto attentamente e di approvare espressamente la disposizioni contenute nei seguenti Articoli: 3 (Rinnovo); 4 (Calendario); 5.2.2 (Consegna da Parte di Tradelab del Contenuto Pubblicitario); 6 (Prezzo e Modalità di Pagamento); 7 (Facoltà di Rifiuto o di Interruzione del Servizio); 12 (Dichiarazioni e Garanzie); 15 (Limitazione di Responsabilità); 16 (Sospensione e Risoluzione); 21 (Aggiornamento delle CGPS); 27 (Legge Applicabile e Foro Esclusivamente Competente).
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